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C'è un'altra Umbria: libera, concreta, di parola

Ultime notizie in Auto e moto storiche


Incomincio dall'ultima notizia.
Un cittadino di nome dario (ehm...) ha segnalato alla Magnifica Redazione del Programma PIANETA UMBRIA cosa sta accadendo in Umbria in merito alla difficoltà a sottoscrivere una Assicurazione Storica.
Ringrazio tutta la Redazione di PIANETA UMBRIA ma in particolar modo il simpaticissimo ALEX alias OZONO !
Fatevi due risate al minuto 2:40 e poi andate al minuto 20:45.





Penultima notizia
, vi comunico che sono stato contattato dal Presidente dell'A.C.I., Dott. Ruggero Campi che cordialmente saluto.
Non so se ricordate cosa era successo, leggilo qui.
La chiarificatrice telefonata di Ruggero Campi l'ho ricevuta giovedì mattina.
Il Dott. Campi mi ha confermato la sua stima (è reciproca !) e l'apprezzamento per quanto fatto in regione in merito alla LIBERTA' di Associazione al Club c/o il quale appoggiarsi per ottenere l'Attestato di Storicità, Attestato questo riconosciuto dalla Regione Umbria per pagare il Bollo Ridotto.
In merito alla differenza di trattamento c/o gli Sportelli dell'A.C.I. ubicati in tutta l'UMBRIA,
ecco la Circolare che finalmente è stata fatta pervenire alle Sedi periferiche, leggila qui.
Quindi, in forza di tale Circolare, tutti i cittadini che hanno conseguito l'Attestato di Storicità c/o una delle 4 Associazioni riconosciute dalla Regione Umbria, si possono recare c/o qualunque Delegazione A.C.I. per far inserire in ESENZIONE il proprio veicolo per pagare il bollo ridotto.

Come sempre, devo dire GRAZIE ad Oliviero Dottorini ed alla FEDERCONSUMATORI, della quale faccio parte, ai quali ho esortato un loro intervento su quanto stava accadendo (leggi qui).
Da parte mia, ringrazio il Dott. Campi per il chiarimento che abbiamo avuto.
Spero di pubblicare quanto prima qualche buona notizia in merito alle Assicurazioni...

La terzultima notizia, riguarda le Revioni dei Veicoli costruiti/immatricolati prima del 01/01/1960.
Vi preciso che il DM 17/12/2009 pubblicato il 19/03/2010 prevede quali siano i Veicoli Storici per il Codice della Strada ovvero risultano essere tali quelli iscritti ad uno dei 5 Registri cui all'art.60 del C.d.S. citato.
Vi rammento, quindi, che per il Codice della Strada un Veicolo è Storico se è Iscritto al Registro FIAT, Storico LANCIA, Storico ALFA ROMEO, all'ASI ed alla FMI.
Un Veicolo non iscritto ad una di queste 5 Associazioni, per il Codice della Strada non è Storico.
Il DM 17/12/2009 sopra citato, prevede espressamente che per i Veicoli Storici, e solo loro, costruiti/immatricolati prima del 01/01/1960 c'è l'OBBLIGO della Revisione in Motorizzazione.
Pertanto chi possiede un VEICOLO pre 1960 NON ISCRITTO ad una delle 5 Associazioni sopra citate, possiede un Veicolo
NON STORICO per il Codice della Strada e quindi effettua la Revisione dove vuole, chiaro no ?
Ecco cosa ha precisato il Ministro Matteoli
(scarica l'articolo):

Ruoteclassiche_Mattioli_revisionepre1960.jpg
Cosa ne pensate, non è così ?


La quartultima notizia, riguarda una INUTILE 
Raccomandata inviata dalla Regione Umbria a tutti coloro che sin dal 2008 hanno autocertificato.
Questa inutile RACCOMANADATA spedita, penso a centinaia di umbri, al costo di € 3,90 (3,90x500=1'950 euro !) oltre a fare una "SUPERCAZZOLA" introduttiva, PREGA il destinatario di inviare via fax, o altro, l'Attestato di Storicità conseguito c/o uno dei 4 Club riconosciuti dalla Regione Umbria (AIAC-A112-VESPACLUB-AAVS).
Ma da quando in qua si fa una Raccomandata per PREGARE un cittadino a fare qualcosa ?
Ma se proprio dovevate scrivere, non si poteva inviare una lettera semplice che ci costa, ripeto costa alla collettività solo 0,60 euro ?
Dovete sapere che questi 4 CLUB hanno già comunicato alla Regione Umbria, entro il 31/01/2011, TUTTI i nominativi dei cittadini ai quali nel 2010 è stato consegnato loro l'Attestato di Storicità, ma allora perché spendere 1'950 euro di SOLDI PUBBLICI per PREGARE l'invio della copia dell'Attestato ?
Ma se i dati ce li avete tutti, forse era faticoso fare una query ?
Questa "supercazzola" non può essere stata partorita dal Dirigente che ha firmato la Raccomandata e che saluto, sarà stata qualche altra scienziata, in definitiva sono queste le persone che ci amministrano e che sono pagate con i nostri soldi !!!
Ho un Avviso di Raccomandata ricevuto ieri, se fosse questa Raccomandata, state certi che non comunicherò un bel niente, vedremo cosa succederà....

Ciao a tutti ed in gamba !
dario di bello - dariodibello@dottorini.com



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Questa è una Sentenza "utile" poiché fissa inderogabilmente a 150 (ora 90) i giorni per la Notifica di una multa ovvero la sua prescrizione.
Tutto nasce dal fatto che l'ITALIA (è unica anche per questo...) ha due Registri Pubblici, uno è quello della Motorizzazione l'altro è il PRA.
Molto spesso questi due Registri non sono "sincronizzati" e la P.A. utilizza indifferentemente l'uno o l'altro e spesso accade che le Notifiche non vanno a buon fine nei termini prescritti dalla Legge.


TEMPI DI NOTIFICA
In caso di violazione al Codice della strada, il verbale deve essere notificato al responsabile entro 90 giorni (360 gg. se residente all'estero) dalla data d'accertamento della violazione. I 90 giorni decorrono dal giorno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione. Se il 90° giorno è festivo, il termine decade il primo giorno feriale successivo.
Oltre i 90 giorni la notifica è inefficace, salvo circostanze particolari come: mancato aggiornamento del cambio di proprietà o di residenza presso i pubblici registri (art. 386 del regolamento d'esecuzione del Codice della strada), in tal caso il termine di 90 giorni decorre dalla data in cui il comando di Polizia Municipale ha avuto la possibilità di conoscere i nuovi dati
(quest'ultimo periodo "barrato", è stato dunque rimosso grazie alla Sentenza qui esposta)
.

Il dies a quo del termine di 150 (ora 90) giorni per la notifica del verbale di contestazione delle violazioni del codice della strada, nel caso in cui il destinatario abbia mutato residenza provvedendo a far ritualmente annotare la relativa variazione, con indicazione dei dati attinenti ai veicoli di appartenenza, soltanto nei registri comunali e non anche nel pubblico registro automobilistico, va individuato nella data di annotazione della variazione di residenza nei registri comunali e non può conseguentemente ritenersi tempestiva la notifica del verbale di contestazione delle infrazioni quando siano trascorsi più di 150 giorni dalla variazione anagrafica del trasgressore conseguente alla rituale domanda di cambio di residenza con detta indicazione, ma meno di 150 dalla relativa annotazione nel pubblico registro automobilistico o nell'archivio nazionale veicoli.

Ciao a tutti.
dariodi bello



Leggi la Sentenza: Cassazione civile, Sez. II, 25.3.2011, n. 6971

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 10 ottobre 2005, il Giudice di pace di Fornovo al Taro ha accolto, limitatamente alla sanzione applicata, l'opposizione ad ordinanza ingiunzione emessa dalla Prefettura di Parma nei confronti S.P., in proprio e quale legale rappresentante della Planet Sport Associazione Sportiva, per il pagamento di una sanzione amministrativa relativa alla violazione dell'art. 142 C.d.S., comma 8, rilevata il 4 aprile 2004 e oggetto di un verbale di contestazione notificato il 14 ottobre 2004.

Il Giudice di pace, per quanto in questa sede rileva, ha rigettato il motivo di opposizione con il quale l'opponente, in proprio e nella qualità, aveva dedotto la violazione dell'art. 201 C.d.S., per essere il verbale di accertamento stato notificato oltre il termine di 150 giorni dalla violazione. In particolare, il Giudice di pace ha ritenuto che il termine di 150 giorni decorresse dal momento in cui, all'esito della notifica eseguita presso l'indirizzo risultante dalla banca dati della ex M.C.T.C., era stato necessario eseguire una nuova visura presso il P.R.A., dalla quale era emerso l'esatto indirizzo della destinataria del verbale. Secondo il giudice di pace, infatti, la dizione dell'art. 201 C.d.S., secondo cui qualora l'effettivo trasgressore sia identificato successivamente, la notificazione può essere effettuata entro 150 giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo o comunque dalla data in cui la P.A. è posta in grado di provvedere alla loro identificazione, doveva essere interpretata nel senso che l'Amministrazione è libera di effettuare la prima verifica o presso i pubblici registri o presso l'archivio nazionale, sicchè, nel caso in cui dalla prima banca dati non risulti una indicazione utile alla identificazione, inizia a decorre un ulteriore termine di 150 giorni, rimanendo irrilevante la circostanza che, in ipotesi, nell'altra banca dati le indicazioni esatte fossero contenute già al tempo dell'accertamento.

Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso S. P., in proprio e quale legale rappresentante della Planet Sport Associazione Sportiva; non ha svolto attività difensiva l'amministrazione intimata.

Attivata la procedura per la trattazione del ricorso ai sensi dell'art. 375 c.p.c., la Procura Generale concludeva chiedendo la trattazione del ricorso in pubblica udienza.

Con ordinanza emessa all'esito dell'udienza camerale del 12 novembre 2009, la Corte ha disposto la trattazione del ricorso in pubblica udienza.

In prossimità dell'udienza, il ricorrente ha. depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

Con l'unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 201 C.d.S..

Il ricorrente sostiene essere pacifico e risultante dagli atti che, alla data dell'accertamento della violazione (4 aprile 2004), dal P.R.A. risultava che il veicolo era intestato all'Associazione sportiva Planet Sport con sede in (OMISSIS), e che tuttavia il verbale è stato notificato il 14 ottobre 2004, e cioè oltre il termine di 150 giorni fissato dal citato articolo 201. La P.A., sostiene il ricorrente, non poteva invocare a proprio favore il fatto che in una delle due banche dati interpellate non risultavano elementi idonei alla identificabilità del trasgressore, giacchè la dizione alternativa contenuta nella disposizione richiamata imporrebbe alla P.A. di interpellare entrambe le banche dati e potrebbe invocare la decorrenza del termine da una data successiva a quello dell'accertamento solo se non fosse possibile identificare i responsabili facendo ricorso ad entrambe le banche dati.

Il motivo è fondato.

L'art. 201 C.d.S., comma 1, come modificato dal D.L. n. 151 del 2003, art. 4, (ratione temporis applicabile), dispone che, qualora la violazione alle norme relative alla circolazione stradale non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve essere notificato, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, all'effettivo trasgressore. Qualora l'effettivo trasgressore o altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione, la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione.

La semplice lettura della disposizione che deve essere applicata nel caso di specie induce a ritenere che non sia predicabile la tesi sostenuta nella sentenza impugnata, e cioè che la indicazione esatta della residenza della persona fisica ovvero della sede di una persona giuridica o, come nella specie, di un'associazione non riconosciuta, in una delle banche dati menzionate dalla norma (pubblici registri, e in particolare P.R.A., ovvero archivio nazionale dei veicoli), non varrebbe a far ritenere conoscibile per la pubblica amministrazione il luogo ove eseguire la notificazione del verbale. Secondo il Giudice di pace, invero, la pubblica amministrazione sarebbe libera di accedere all'una o all'altra banca dati e se, per avventura, il primo accesso avvenisse presso la banca dati non aggiornata, il termine entro il quale deve essere eseguita la notificazione non decorrerebbe da quel momento, ma solo dal momento in cui la stessa pubblica amministrazione, avendo effettuato la notificazione nel luogo errato, venisse a conoscenza della non attualità dell'indicazione anagrafica.

Al contrario, la lettera della legge contiene una formulazione disgiuntiva, sicchè è sufficiente la presenza della corretta annotazione in una sola delle menzionate banche dati per determinare la conoscibilità, da parte dell'amministrazione, del luogo presso il quale eseguire la notificazione. In sostanza, è sufficiente che l'esatto luogo ove eseguire la notificazione emerga da una delle due banche dati perchè tale luogo sia conoscibile per la pubblica amministrazione, la quale, quindi, non potrà addurre a sostegno della tempestività della seconda notificazione in un luogo risultante dal P.R.A. o dall'archivio nazionale dei veicoli la circostanza che nel primo dei due registri consultati fosse indicato un luogo errato. L'annotazione anche in uno solo dei registri rende dunque conoscibile il luogo ove deve essere eseguita la notificazione del verbale. La possibilità residuale della conoscibilità aliunde dell'esatto luogo ove eseguire la notificazione, cui si riferisce l'ultima parte della disposizione prima richiamata, è destinata ad operare nel caso in cui l'annotazione di detto luogo non sia riportata nè nel P.R.A. nè nell'archivio nazionale, e tuttavia vi siano a disposizione della pubblica amministrazione altri elementi che consentano di conoscere il luogo esatto.

Nè a carico del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 196 C.d.S., può essere fatto carico di provvedere ad una duplice annotazione del mutamento rilevante al fine di renderne effettiva la conoscibilità da parte della pubblica amministrazione, ovvero di sollecitare il soggetto preposto alla gestione dell'una banca dati ad effettuare la comunicazione al gestore dell'altra, atteso che la disciplina dettata dal codice della strada e dal regolamento di esecuzione in materia evidenzia l'esistenza di un obbligo di collaborazione tra le amministrazioni tenute alla gestione delle banche dati.

Si deve solo aggiungere che per pubblici registri, ai quali fa riferimento l'art. 201 C.d.S., comma 1, deve intendersi innanzitutto il pubblico registro automobilistico e che solo se il trasgressore ha dato al P.R.A. un indirizzo insufficiente, e la notifica della contestazione non va a buon fine, questo fatto non può imputarsi alla pubblica amministrazione (Cass. n. 22400 del 2009).

Tale conclusione deve essere confermata anche alla luce della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 24851 del 2010, che il Collegio ha potuto esaminare essendosi a tal fine riconvocato. Con questa sentenza, la Corte ha avuto modo di pronunciarsi sulla decorrenza del termine per la notificazione dell'accertamento ai sensi dell'art. 201 C.d.S., nel caso in cui l'interessato abbia fatto annotare la variazione anagrafica nei registri comunali. Con riferimento a tale fattispecie, la Sezioni Unite hanno affermato il principio secondo cui il dies a quo del termine di 150 giorni per la notifica del verbale di contestazione delle violazioni del codice della strada, nel caso in cui il destinatario abbia mutato residenza provvedendo a far ritualmente annotare la relativa variazione, con indicazione dei dati attinenti ai veicoli di appartenenza, soltanto nei registri comunali e non anche nel pubblico registro automobilistico, va individuato nella data di annotazione della variazione di residenza nei registri comunali e non può conseguentemente ritenersi tempestiva la notifica del verbale di contestazione delle infrazioni quando siano trascorsi più di 150 giorni dalla variazione anagrafica del trasgressore conseguente alla rituale domanda di cambio di residenza con detta indicazione, ma meno di 150 dalla relativa annotazione nel pubblico registro automobilistico o nell'archivio nazionale veicoli. Principio, questo, che si fonda sulla esistenza di un onere di collaborazione tra amministrazioni pubbliche e che il Collegio ritiene debba operare anche nella presente fattispecie, nella quale, come rilevato, dalla sentenza impugnata emerge che proprio il dato anagrafico risultante dal P.R.A. era quello esatto, essendo la notificazione colà eseguita, dopo un primo tentativo effettuato al diverso indirizzo risultante dall'archivio nazionale dei veicoli, andata a buon fine.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con l'accoglimento dell'opposizione proposta dal ricorrente e l'annullamento del verbale opposto, in proprio e nella qualità, stante la tardività della notificazione del verbale eseguita oltre il termine di centocinquanta giorni dalla violazione, laddove il dato esatto del luogo ove eseguire la notificazione risultava dal P.R.A. ed era quindi pienamente conoscibile per la pubblica amministrazione.

La novità della questione giustifica la compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione proposta da S. P., in proprio e nella qualità, con conseguente annullamento del verbale opposto. Compensa le spese dell'intero giudizio.
 

Interrogazione all'assessore Tomassoni: "Pronti a chiedere la revoca della convenzione con l'Aci. Nel nostro sito web con tutte le procedure per i collezionisti"

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"La Regione smentisca subito le parole del presidente dell'Aci di Perugia oppure ci troveremo costretti a chiedere la revoca della convenzione che disciplina la riscossione del bollo auto affidando l'incarico all'Agenzia delle Entrate". Con queste parole Oliviero Dottorini, capogruppo dell'Italia dei Valori in Consiglio regionale, commenta l'intervento del presidente dell'Aci di Perugia Ruggero Campi che nei giorni scorsi dalle pagine di un quotidiano locale ha consigliato "per la auto storiche meglio scegliere l'Asi". Il consigliere regionale presenterà sull'argomento un'interrogazione all'assessore Franco Tomassoni per conoscere i motivi per cui la giunta non ha ritenuto dover rettificare le informazioni riportate nel quotidiano "a maggior ragione perché espresse dal responsabile provinciale di un'agenzia convenzionata con la Regione".
 "Qualcuno - aggiunge Dottorini - dovrebbe ricordare al presidente dell'Aci che in Umbria esiste una legge che consente ai cittadini di autocertificare i requisiti di storicità del proprio autoveicolo senza rivolgersi all'Asi. I club convenzionati con la Regione, infatti, oltre a garantire serietà e professionalità, sono nelle condizioni di validare le autocertificazioni a soli 25 euro contro i circa 180 richiesti dall'Asi per ottenere gli stessi benefici. Oltretutto ci risulta che il club privato Asi richieda annualmente, seppur non previsto dalla legge, il rinnovo della tessera di iscrizione. La legge regionale 4 del 2009 e le delibere 971/2009 e 827/2010 fanno chiarezza su questo tema spiegando ai cittadini come ottenere il bollo ridotto senza doversi iscrivere all'Asi e senza essere obbligati al rinnovo annuale della iscrizione (per le procedure è possibile consultare gratuitamente questo indirizzo). Recentemente ci hanno segnalato che alcune agenzie Aci presenti nel territorio regionale avrebbero fornito informazioni errate ai contribuenti, invitandoli ad iscriversi all'Asi, il tutto con una disparità di trattamento tra chi ha l'attestato Asi e chi ha quello dei club locali autorizzati dalla Regione. Per questo abbiamo chiesto agli uffici regionali di fare delle verifiche per tutelare i contribuenti e fare in modo che la legge venga rispettata. I contribuenti hanno il diritto di essere informati correttamente, a maggior ragione da agenzie convenzionate con la Regione".
"Possiamo comprendere - aggiunge Dottorini - il disagio di Asi e Fmi, perché è bene ricordare che grazie alle nostre battaglie i cittadini e i collezionisti adesso possono richiedere l'attestato di storicità ad uno dei cinque centri specializzati autorizzati dalla Regione, pagando una cifra ridottissima rispetto a quella che dovevano versare all'Asi. Da parte nostra continueremo a stare al fianco di consumatori e appassionati di auto e moto storiche e continueremo a fornire supporto e informazioni sempre aggiornate attraverso il nostro sito internet e i nostri uffici in Consiglio regionale".

Perugia, 28 marzo 2011
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È di Ruggero Campi, Presidente dell'ACI, l'intervista apparsa sul MESSAGGERO (pag.50) del 06 marzo 2011 a risposta del Comunicato Stampa di Oliviero Dottorini del 01/03/2011.

Ed al Dott. Campi con molta umiltà io mi rivolgo per precisare alcune cose.

Il Comunicato Stampa di Oliviero Dottorini, altro non faceva che chiedere agli Uffici della Regione Umbria di chiarire alcune problematiche relative ai Veicoli Storici.
Da Perugia, Città di Castello, Spoleto e Terni, continuano a giungere richieste di chiarimenti in merito agli Attestati rilasciati dai Club Autorizzati dalla Regione Umbria
(A.I.A.C. - A112CLUBITALIA - VESPACLUB).
Nello specifico, l'Arch. L.M. di Città di Castello si è recato alla locale agenzia dell'A.C.I. munito dell'Attestato del VESPACLUB per pagare il Bollo, e lì gli è stato detto che quel "pezzo di carta" non valeva nulla.
Idem è accaduto al Sig. M.B. di Perugia, Al Sig. Pieracci sempre di Città di Castello, al Sig. L.R. di Perugia, i quali rivolgendosi sempre a vari sportelli dell'A.C.I. ed alla Regione, veniva loro riferito che l'Autocertificazione non era valida per pagare il bollo ridotto !
Solo a seguito di tali segnalazioni, Oliviero Dottorini ha ritenuto opportuno emettere un Comunicato Stampa nel quale stigmatizzava questo comportamento chiedendo alla Regione di fare chiarezza e di emanare, quanto prima, una circolare chiarificatrice rivolta a tutti, a tutti gli Uffici periferici dell'A.C.I., Sermetra e Tabaccai che riscuotono il Bollo per conto della Regione Umbria.

È anomalo che Lei, Dott.
Ruggero Campi, Presidente dell'A.C.I. si sia sentito "offeso", tanto da far riportare nel titolo dell'articolo:
"Aci: << Per la auto storiche meglio scegliere l'Asi>>".

Veramente complimenti per l'equidistanza ed imparzialità !

Mi permetto di ricordarLe, mi corregga se sbaglio, che l'A.C.I. lavora per NOI umbri, o meglio dovrebbe farlo tout court senza favoritismi e dovrebbe indirizzare gli utenti/automobilisti verso Associazioni serie ed economiche
(25 euro contro 180 euro dell'asi !).
L'A.C.I. ha una convenzione con la Regione Umbria e dovrebbe tutelare TUTTI gli Umbri, non solo quelli che sono iscritti al Club a Lei evidentemente tanto simpatico e "sponsorizzato".

A chi mi legge, Vi invito a Leggere il Comunicato Stampa di Oliviero Dottorini e quello di Ruggero Campi.

Leggi il Comunicato Stampa di Oliviero Dottorini sul Giornale dell'Umbria e sul Corriere dell'Umbria, e
l'intervista al Presidente dell'ACI sul Messaggero il cui titolo è: << Per la auto storiche meglio scegliere l'Asi>>. Leggi l'intervista al Presidente dell'ACI Ruggero Campi.

Come potrete notare, comparando i due articoli, Dottorini ha attaccato la BUROCRAZIA e non l'A.C.I., mentre la lobby che forse ha la coda di paglia, tenta di sconfiggere i diritti conquistati dal popolo consigliando di scegliere chi "vende" un prodotto
(Attestato di Storicità) ad un costo superiore di appena il 620% (180 euro contro 25 euro !), facendolo sembrare migliore.

Non ho parole....

Forse il Dott. Campi non sa o non ricorda che il cittadino/contribuente di nome dario di bello, quando nel gennaio 2006 si recò all'Aci 4Torri di Perugia per fare il passaggio di proprietà della sua Y10TURBO con un'Autocertificazione, la Dirigente dell'A.C.I. di nome Abbozzo, in presenza di testimoni, disse:
"Sig. Di Bello se lei non si iscrive all'asi, io non le faccio il passaggio di proprietà con l'IPT ridotta a 52 euro".
Quella stessa mattina la sig.ra Abbozzo fu da me denunciata alla Procura della Repubblica e dopo qualche anno quando mi è arrivata la richiesta di Archiviazione, non mi sono opposto perché le cose in Provincia e Regione stavano cambiando, infatti la Provincia Titolare del Tributo
(pensi un po' che scandalo...!) riconobbe la vessazione e mi autorizzò ad Autocertificare la storicità della Y10TURBO (adesso TUTTI i sudditi umbri possono autocertificare !) e la Regione nel contempo aveva abrogato quell'aborto di Legge Regionale del 2002, probabilmente ho fatto male a pensare che il pesce incomincia a puzzare dalla testa...

Ma perché l'A.C.I. non mi aiutò ?
All'epoca quando arrivavo al PRA dell'ACI, si dileguavano tutti, sembravo un extraterrestre un folle !
Assurdo, ma è così !

Ma perché A.C.I. non ha fatto le mie battaglie?
Perché l'A.C.I. che è l'interfaccia tra l'elefante ottuso della BUROCRAZIA ed il CITTADINO, non ha risolto anche la questione degli autocarri storici
(IPT e Bollo), perché l'A.C.I. non ha risolto la questione dei veicoli radiati d'ufficio (3 anni di tasse al massimo !), perché l'A.C.I. non ha sposato la battaglia contro l'iscrizione coatta a 2 Club ?

Pensi un po' che queste cose ed altre, senza presunzione alcuna, le ha risolte il suddito dario di bello !

Perché l'A.C.I. per casi che esulano dalla sua competenza, non invita i cittadini/contribuenti a rivolgersi al Titolare del Tributo
(Provincia per l'IPT e Regione per il Bollo) invece di ergersi a Giudice e dire: NO, NON SI PUO' FARE o NON E' POSSIBILE o LA PRATICA NON PASSA SE LEI NON SI ISCRIVE ALL'ASI ?

Dott. Campi, si faccia realmente portavoce anche dei bisogni reali degli automobilisiti umbri che posseggono veicoli 20ntennali e non sono asserviti al club monopolista, senta anche i rappresentanti del popolo e non solo i dipendenti dell'A.C.I. e chi vi offre quelle redditizie Convenzioni
(Provincia di Perugia e Regione Umbria).
Cicero pro domo sua...

Cordiali saluti

dario di bello - dariodibello@dottorini.com


dario di bello - dariodibello@dottorini.com

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dario di bello - dariodibello@dottorini.com

Cari amici,
dalla Sardegna così come dalla Sicilia (clikka qui per scaricare le Circolari della Agenzia delle Entrate della Regione Sicilia), molti cittadini/contribuenti avevano invocato il nostro intervento.

Quindi la FEDERCONSUMATORI dopo aver scritto alla Regione Sicilia, ha scritto anche alla Regione Sardegna.
Ovvio no !

Risponde l'Agenzia delle Entrate di Cagliari in data 10/03/2011,
Circolare Prot. n. 921-6703/2001
, mettendo nero su bianco che è riconosciuto il diritto all'utilizzo della Autocertificazione per gli automobilisti residenti in Sardegna.

A differenza della Agenzia delle Entrate della Regione Sicilia, l'Agenzia delle Entrate della Regione Sardegna ha preteso che il Modello di autocertificazione "standard" sinora utilizzato ed a loro inviato per l'approvazione, fosse integrato da alcuni richiami relativi al DM 17/12/2009. E così abbiamo fatto !

Pertanto tutti i contribuenti della Sardegna, possessori di veicoli 20ntennali, possono autocertificare le caratteristiche di storicità del proprio veicolo
(autoveicolo o motoveicolo) senza essere più costretti ad iscriversi al Club monopolista che bene conoscete !

Il Modello da utilizzare è questo e dovete inviarlo alla Agenzia delle Entrate competente per il vostro comune:
Modello Autocertificazione Bollo Regione SARDEGNA

Ricordatevi che è una Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000.
Per chi ha già Autocertificato utilizzando il Modello "standard", compili anche questo e lo invii facendo esplicito riferimento a quello precedentemente inviato.

Scarica la Risoluzione della Agenzia delle Entrate Regione Sardegna (921-6703/2011)
che riconosce il diritto, per i cittadini sardi, proprietari di veicoli 20ntennali, ad Autocertificare la storicità ed avere accesso ai benefici fiscali sanciti in una Legge dello Stato Italiano (art.63 L.342/2000).

Va ringraziata la FEDERCONSUMATORI Umbria della quale mi onoro farne parte.

Ciao a tutti.
dario di bello - dariodibello@dottorini.com





Ricevo e pubblico la seguente mail da Massimo Castoldi, titolare della Agenzia che emetteva la polizza RUOTE RUGGENTI.

In Umbria gli unici due Club gemellati erano: l' A112CLUB ITALIA e l'A.I.A.C..


Grazie a Massimo da parte di tutte le persone perbene.

dario di bello


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Gentili Signori,

con grande rammarico vi comunichiamo che l'Agenzia Generale Voghera Cavour cesserà definitivamente la propria attività a far data dalle ore 24 di oggi 16 marzo 2011.

Tale decisione è stata assunta a causa delle ultime disposizioni della Fondiaria-Sai (chiusura convenzione "Ruote Ruggenti") che ci hanno messo nell'impossibilità di svolgere con professionalità, efficacia e redditività il nostro incarico agenziale.

Non sapendo se, allo stato attuale, vi sarà un subentro o una chiusura definitiva di questa agenzia, per eventuali comunicazioni, richieste, reclami e quant'altro, vi invitiamo a prendere direttamente contatto con :


Fondiaria-Sai Spa

Divisione Fondiaria

Corso G. Galilei , 12

10126 Torino

email: fondiaria-sai@fondiaria-sai.it

tel: 011-6657111

fax:011-6657685

 

Tutto lo staff dell'agenzia vi ringrazia per l'amicizia e la collaborazione dimostrata finora e, con l'occasione, vi porge un caro saluto ed un augurio di buon proseguo della vostra attività.

 

Edoardo

Lorenza

Massimo

Nadia

Simona

Valeria

Cari amici,
vi segnalo che è di nuovo attiva la pagina sulle Assicurazioni con delle nuove offerte.

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Parimenti Vi segnalo che nella sezione Sentenze e Circolari, c'è una nuova Sentenza della CTP di Roma che ha dato ragione ad un contribuente possessore di una A112ABARTH.
Il Ricorso lo abbiamo preparato noi ed il cittadino si è difeso da solo.
Siamo a quota 32 Sentenze a nostro favore !
Leggi la Sentenza CTP Roma 73-16-11.

Da ultimo Vi segnalo questo articolo
sul Salone di Ginevra scritto dal preparatissimo Piero Vanzetti, clikka qui.

Ciao a tutti.
dario di bello - dariodibello@dottorini.com



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A seguito del "golpe" assicurativo del 3 febbraio che ha fatto fuori in tutta Italia l'UNICA Convenzione Assicurativa per club non A$I, i responsabili dell'A.I.A.C. ci hanno comunicato che sono riusciti a formalizzare, purtroppo solo per l'Umbria, un accordo assicurativo con la Compagnia Helvetia di Via della Concordia a Perugia.
Per l'accesso alla stipula occorre la tessera dell'A.I.A.C.
(va bene anche quella del A112ClubItalia), che il veicolo (auto/moto) abbia almeno 26 anni (immatricolato non oltre il 1985) e che la cilindrata sia superiore a 1000 cc. (tale vincolo non esiste per le moto).

La Polizza è particolarmente vantaggiosa se si posseggono più veicoli
(1 veicolo € 179,00; 2 veicoli € 193,00; 3 veicoli € 209,00; 4 veicoli € 225,00; 5 veicoli € 243,00; oltre il 5° sono tutti gratis).

Per coloro che abitano nel resto d'Italia e vogliono sottoscrivere una polizza storica con l'Helvetia, possono rivolgersi alla Agenzia a loro più vicina in quanto le condizioni per l'accesso sono comunque valide in tutta Italia.

Vai sul sito dell'A.I.A.C..

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"I cittadini possono scaricare gratuitamente il modulo e recarsi presso uno dei centri autorizzati per far visionare il proprio veicolo storico. Stop a monopoli"


"È urgente che gli uffici regionali competenti emanino subito una circolare all'Aci e alle altre agenzie convenzionate per fare chiarezza e informare i cittadini delle procedure per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali per i veicoli storici. Non è pensabile che alcune agenzie presenti nel territorio regionale continuino, a quasi un anno dall'approvazione da parte della Giunta delle nuove procedure che riguardano i centri specializzati, a dare informazioni errate e indurre i cittadini ad iscriversi a costosissimi club privati senza averne l'obbligo". Con queste parole Oliviero Dottorini, capogruppo dell'Italia dei Valori in Consiglio regionale e presidente della commissione Bilancio e Affari istituzionali di Palazzo Cesaroni, interviene in merito ad alcuni casi di errate informazioni ai cittadini da parte di alcune agenzie Aci della nostra regione.

"Ricordo che l'Umbria è stata la prima regione d'Italia a rendere possibile l'autocertificazione per i mezzi ultraventennali - continua Dottorini -. Questo consente di evitare l'iscrizione a due club privati, con relativo esborso di denaro da parte dei contribuenti, come avveniva fino a tre anni fa. A seguito dell'introduzione dell'autocertificazione - il modulo è scaricabile dal sito www.dottorini.com - i cittadini già possono recarsi presso uno dei centri autorizzati dalla Regione per far visionare il proprio mezzo ed ottenere l'attestato di storicità, il tutto ad un prezzo contenuto. Certo, ci pare alquanto paradossale constatare come ancora oggi vi siano delle agenzie Aci che non informano in modo corretto i contribuenti e gli appassionati di auto storiche. Tutto ciò nonostante sentenze e pronunce chiare degli organi giuridico-tributari di tutta Italia e nonostante delibere e determine da parte della Giunta regionale umbra".

"Noi, insieme al nostro esperto di settore Dario Di Bello - conclude il capogruppo dell'Italia dei Valori - continueremo a vigilare ed aggiornare tutti i cittadini rispondendo a quesiti inerenti le problematiche legate alle auto e moto storiche, oltre ad informare gli stessi sulle corrette procedure da adottare per conseguire l'attestato di storicità, rilasciato dai Centri autorizzati dalla Regione Umbria, in modo da poter pagare il bollo ridotto".

 

Perugia, 1 marzo 2011

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Non so come,
ma in questi anni mi ero perso questa DGR della Regione Marche riguardante le moto di particolare interesse storico e collezionistico (20 ÷ 29 anni).

La Regione Marche con questa DGR 592 del 14/04/2009, ha riconosciuto l'esistenza e quindi la validità degli elenchi redatti annualmente dalla F.M.I..

La cosa "particolare" e secondo me giusta, sotto alcuni aspetti, è che solo le moto presenti nell'elenco della F.M.I. possono accedere ai benefici fiscali della L.342/2000, e non anche quelle iscritte.

Ovviamente in questa DGR 592 si fa menzione del fatto che l'Associazione asi (che sarebbe senza fini di lucro...cough cough...) non redige alcun elenco per gli autoveicoli, indovina un po' perché ?

Date un'occhiata soprattutto all'ultima pagina.

Scarica il documento clikkando qui - DGR Regione Marche 2009.pdf

Ciao a tutti.
dario di bello - dariodibello@dottorini.com




 

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