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C'è un'altra Umbria: libera, concreta, di parola

RICORSI

dario di bello - dariodibello@dottorini.com - 06/12/2010


NOZIONE
Nel 1983 a causa della elevata evasione fiscale fu emanato il D.L. 30.12.1982, convertito nella L. 28.02.1983, n° 53 che costituisce il Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche; con l'emanazione di detta norma, a totale modificazione dell'originario ma ormai vetusto DPR 05.02.1953, n° 39, il legislatore nazionale ha disposto la trasformazione del presupposto oggettivo del tributo da tassa automobilistica di circolazione a tassa automobilistica di proprietà. Con decorrenza 1° gennaio 1983, pertanto, come previsto dall'art. 5, comma 31 legge 53/83, a prescindere dalla effettiva circolazione del veicolo, la tassa deve essere corrisposta per effetto della mera iscrizione nei pubblici registri (PRA - Pubblico Registro Automobilistico).

Questa nuova Tassa andava pagata e basta, non aveva più importanza se si circolava o meno, il presupposto era il "possesso" di un veicolo targato ed iscritto al P.R.A..
Ci fu qualche anno di transizione, nel senso che tutti quei veicoli che non pagavano da anni la Tassa di Circolazione, sarebbero stati radiati d'ufficio se negli anni a seguire dal 1983, non fosse stata pagata dai proprietari la Tassa di Possesso.
Tuttavia questa stessa legge prevedeva la possibilità di esenzione per i veicoli iscritti (bada ben, ISCRITTI !) nei registri A.S.I., Registro Storico Alfa Romeo, Registro Storico Fiat e Registro Storico Lancia.

Era però necessario presentare un'istanza al Ministero delle Finanze per ottenere l'esenzione ed in seguito, l'automobilista riceveva direttamente a casa il Decreto di esenzione.

Ecco un Fac Simile di Decreto di Esenzione emesso ai sensi della L.53/83, conditio sine qua non per l'esenzione era l'ISCRIZIONE del veicolo ad uno dei Registri Storici.

Nel 1992 fu data la facoltà alle Regioni di poter modificare l'ammontare della Tassa auto, fissata a livello centrale dallo Stato, nella misura dal 90 al 110% (Pagine 13-14 da D.Lgs. 504 del 30-12-1992).
Da quell'anno inoltre non era più necessario presentare l'istanza di esenzione al Ministero delle Finanze, poiché lo avrebbero fatto direttamente i 4 Registri.

Nel 1996 fu introdotta la limitazione in merito all'esenzione solo per i veicoli costruiti da almeno 30 anni

Nel 1997 cambiava la Tassazione dei veicoli a motore, si passava da CV ai reali kW di potenza del motore del veicolo.
È inutile dire che tutte le vetture più potenti con sovralimentazione
(turbo/compressore vol.) venivano pesantemente penalizzate e quindi si avviò un inarrestabile processo di rottamazione/demolizione di veicoli.

Negli anni successivi al 1997, si resero conto che il patrimonio motoristico si stava dissolvendo.

Nel 1999 il contenzioso ed il gettito della Tassa Automobilistica è stato devoluto alle Regioni a Statuto Ordinario, mentre a quelle a Statuto Speciale spettava solo il gettito poiché il contenzioso continuava a gestirlo l'Agenzia delle Entrate.

Nel 2000 il Governo re-introdusse con la Legge 21 novembre 2000 n.342, la Tassa di Circolazione per alcune categorie di veicoli.
L'esenzione fu automatica per tutti i veicoli (veicolo è qualunque cosa che abbia almeno una ruota) a partire dall'anno in cui compivano il 30° anno dalla loro costruzione o immatricolazione.
Tale agevolazione potè essere estesa anche ai veicoli con età compresa tra i 20 e 29 anni con determinazione della FMI (Federazione Motociclistica Italiana) per le moto e dell'A.S.I. per autoveicoli e motoveicoli.

Rimanevano esclusi solo quei veicoli, che venivano "adibiti" ad uso professionale indipendentemente dalla loro destinazione d'uso.

La FMI pubblica sul suo sito internet, annualmente, l'elenco dei modelli di moto che possono godere dell'agevolazione, mentre i "furboni" dell'A.S.I. hanno pensato di non pubblicarlo e che la concessione del beneficio fiscale spetti unicamente ai veicoli iscritti nel proprio registro.


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Fermo restando che per ogni dubbio potete contattarmi quando volete, ecco l'elenco dei nostri esperti ai quali potete rivolgervi se intendete adire le vie legali (ricorso in Commissione Tributaria Provinciale) contro la vostra Regione per Tasse Automobilistiche non dovute
(Bolli auto storiche).
Se contattate questi Avvocati, fate pure il mio nome:

  • Avv. Andrea Di Massa - Perugia (PG) (Umbria)
    tel. 075/5727060;
  • Avv. Matteo Olivieri - Faenza (RA) (Emilia Romagna)
    tel. 0546/560064;
  • Avv. Raffaello Di Bello - Massafra (TA) (Puglia)
    tel. 099/8802399.
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9 Comments

Buongiorno signor Dario,
la ringrazio vivamente per l'impegno e l'aiuto che dà a tutti i cittadini che si sentono presi in giro da questo sistema CORROTTO.
Ho capito che oltre all'Umbria (dove avete fatto una giusta e forte battaglia per i diritti di tutti),le Regioni a Statuto speciale e la Lombardia e forse qualche altra Regione di cui non sò...ottenere l'esenzione per i veicoli dai 20 a i 30 anni comporta la stessa difficoltà che avete incontrato voi in Umbria....come è possibile farsì che anche nelle altre Regioni e in tutta Italia vengano fatti rispettare i diritti da cittadini LIBERI e non sucubi di uno Stato che agevola in maniera ANTICOSTITUZIONALE società private a fini di lucro come L'ASI?
Allego una risposta (Di un bel pò di tempo fà) che ha dato ad un mio amico la Regione Abruzzo (questione bollo auto dai 20 ai 30 anni non iscritte).....io dico come fanno.... proprio loro che di ingiustizie ne hanno subito dallo Stato italiano...come fanno ad avallare queste cose...ecco a lei e mi dica cosa e come poter eventualmente rispondere e se ciò che dicono (GRAZIE ANTICIPATE )...ecco la loro risposta.

risposta la Regione Abruzzo:

........ si precisa che l’Automotoclub Storico Italiano, sin dal primo anno di applicazione della legge, con delibera del 09/11/2001, reiterata nei successivi anni, ha determinato di individuare, anno per anno, i veicoli di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 63 L. 342/2000, stabilendo che siano di particolare interesse storico e collezionistico soltanto quelli in possesso dei requisiti previsti dal proprio Regolamento Tecnico nazionale per il rilascio dell’attestato di iscrizione.

Realtivamente, invece, alle istruzioni impartite con nota n. 81335/2001 emanata il 01/06/2001 dall’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, le stesse devono considerarsi superate per il successivo intervento dell’Organismo competente ex lege.

Inoltre, a parere di questo Servizio, infatti, il possesso dei requisiti previsti per il rilascio dell’attestato di iscrizione non può costituire oggetto di autocertificazione o, comunque, di dichiarazione del contribuente, intestatario del veicolo. Vi si oppongono due fondamentali ragioni. La prima deriva direttamente dalla vigente normativa, dettata dal D.P.R. n. 445/2000, che non prevede l’autocertificabilità dei requisiti di tal tipo. La seconda è, invece, di ordine garantistico, difettando, in assenza di iscrizione al Registro Storico tenuto dall’A.S.I., la possibilità di verificare, in concreto, presso archivi, Enti o altro, la verididicità delle affermazioni rese, necessario presupposto della procedura di autocertificazione.

Per quanto sopra, i veicoli con età compresa fra 20 e 30 anni, per usufruire dell’esenzione su istanza a questo Servizio, devono avere la certificazione di storicità.
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UN ULTIMA COSA....potrebbe il signor DOTTORINI contattare il partito IDV centrale che poi demanderebbe ai suoi rappresentanti nelle varie Regioni d'ITALIA, che prendano a cuore questa CAUSA e la portino avanti come avete fatto in UMBRIA?...credo che per loro (politici IDV in cui credo) sia quantomeno più semplice arrivare alla soluzione DEFINITIVA perchè rispetto ad un "normale" cittadino hanno possibilità e contatti legali di gran lunga superiori a qualsiasi altro! credo che solo in questo modo sarà possibile che in tutta Italia venga fatta rispettare la COSTITUZIONE e venga tutelata la libertà degli ONESTI cittadini.
Grazie ancora per tutto quello che fà.


salve,
in merito a ciò che ha scritto il signor Matteo quando dice che:

Realtivamente, invece, alle istruzioni impartite con nota n. 81335/2001 emanata il 01/06/2001 dall’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, le stesse devono considerarsi superate per il successivo intervento dell’Organismo competente ex lege.

anche a me l'ufficio bolli dell'agenzia delle entrate di Cagliari quando sono andato a chiedere informazioni su questa vicenda,quando gli ho presentato tutta la documentazione trovata in questo sito compresa dunque la circolare n. 81335/2001,mi ha letto una circolare del 2007(che comprendeva anche altre cose interne all'agenzia) che ritrattava quello detto nella circolare 81335/2001,quindi vi era scritto che i veicoli dai 20 ai 30 anni devono essere iscritti asi.
Gentile signor Dario lei sà qualcosa a riguardo di questa fantomatica circolare del 2007 dell'agenzia delle entrate che ritratta quello scritto nel 2001?
Grazie e scusi il disturbo.
Alessio.

Non esiste nulla di tutto ciò, anzi l'Agenzia delle Entrate ha confermato il non obbligo di iscrizione.
Saluti.
dario di bello

Buongiorno Sig. Dario,
Lei finalmente mi conferma quello che ho sempre sostenuto (almeno da un punto di vista teorico!!!).
Io sono un pò restio alla burocrazia, perciò vorrei sapere come posso fare per var valere le motivazioni qui di sopra riporatate senza impazzire nella spirale vorticosa dei vari uffici!
Il problema è questo:
devo acquistare una vettura del 1988, per la precisione una Range Rover, che non è iscritta all'ASI. Se dovessi pagare il passaggio di proprietà per intero la cifra si aggira intorno alle 750,00 euro, mentre con iscrizione ASI (inquanto avrebbe certificazione di storicità) pagherei circa 200,00 euro. Insieme abbiamo quindi deciso che la cosa migliore da fare è iscrivere l'auto all'ASI a nome suo ma a mie spese, per poter usufruire del passaggio di proprietà ridotto! E' mai possibile che io debba fare una doppia iscrizione (prima a nome dell'attuale proprietario e poi a nome mio!!!!) per potere vedere riconosciuto un diritto che una lobby vuole tenere nascosto?
Grazie per la pazienza e mi scusi se sono stato un pò farraginoso, ma sono piuttosto incazzato!!

Saluti. Gianluca Fois

Sig. Fois buongiorno,
sarebbe così cortese nel fornirmi la provinica di residenza di chi vende ?
Detto questo, Lei non deve versare due volte la "dazione ambientale" al club monopolista, se Lei decide di "piegarsi", seppur in nome e per conto del venditore, in seguito non dovrà rinnovare un bel nulla, poiché quel pezzo di "carta igienica" che Le arriverà, sarà valido a vita per quel veicolo, indipendentemente da chi dovesse risultare proprietario.
Ancora, non va rinnovata alcuna iscrizione salvo non glielo richieda, per esempio, l'assicurazione.
Ma ci sono assicurazioni che non vogliono nulla di tutto ciò !!!
Il passaggio di proprietà direttamente al PRA costa 130 euro incluso l'aggiornamento della carta di circolazione.
Cordiali saluti e mi faccia sapere.
dario dibello

Carissimo
scrivo la presente per comunicarti che nonostante la mia bianchina trasformabile sia reimmatricolata con certificato asi nel 1994 puntualmente mi arriva dall'agenzia delle entrate sicilia -atto di accertamento ed irrogazione di sanzioni- a loro risulta semplicemente prima immatricolazione 1994 e non reimmatricolazione già 1960. Con grande danno per l'erario dello stato mi viene recapitata annulamente la raccomandata e puntualmente io rispondo con grande danno per le mie tasche con raccomandata per annullamento bollo, con provvedimento in autotutela per la agenzia entrate. TUTTO FINISCE LI'
MI CHIEDO HA CHI DEVO TRASMETTERE PER CONOSCENZA LA MIA RACCOMANDATA AL FINE DI INSERIRE NEL DATABASE CHE IL VEICOLO è AL 100% STORICO. PRA? MOTORIZZAZIONE? ACI? ASI? O QUALCHE ALTRO ENTE GESTORE DATI.....
N.B. LO STESSO AVVIENE PER LA MIA BMW CABRIO BAUR DEL 1981 RITARGATA NEL 1993 ED ANCHE A TANTI ALTRI MIEI CONOSCENTI CON ANALOGHE SITUAZIONI.

Che dire,
abbiamo schiodato la questione dell'autocertificazione in Sicilia, ma su questo argomento scivoliamo sulla buccia di banana !
Io proverei ad andare alla fonte salvo tu non l'abbia già fatto.
Io farei una ISTANZA all'ACI ed alla AGENZIA DELLE ENTRATE il cui contenuto ed allegati sono perfettamente a tua conoscenza, ma concluderei con questa piccola frase in grassetto e sottolineata:

"Si fa presente che in caso di perdurante inerzia si dovrà procedere in ogni opportuna sede anche Penale (328 C.P.)".

Ecco l'articolo 328 del Codice Penale:
_______________________________________________
Art. 328 del CODICE PENALE
Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.
____________________________________________
Cfr. Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 15 settembre 2008, n. 35344, Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 30 dicembre 2008, n. 48379 e Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 3 dicembre 2009, n. 46512 in Altalex Massimario.
____________________________________________


Secondo me risolvi così.
Della serie: Con le buone maniere si ottiene sempre tutto !

Buona giornata.
dario

Buonasera sig. Dario, anch'io la ringrazio vivamente per l'aiuto che dà a tutti i cittadini che si sentono presi in giro ahimè anche dalle istituzioni. Sono possessore di un autoveicolo che quest'anno supera i 20 anni di immatricolazione. Mi ero quasi convinto a presentare un'autocertificazione e quindi iniziare tutta la trafila del ricorso ma, dopo la risposta che la Regione Veneto mi ha fornito, devo riconoscere, in tempi record, ho perso un po' di entusiasmo. La risposta alla mia richiesta ha confermato il non obbligo dell'iscrizione all'ASI, ma l'obbligo di ottenere il certificato proprio dall'Asi. A supporto della risposta al mio quesito il Dirigente regionale della Direzione ragioneria e tributi ha citato una sentenza della Commissione tributaria provinciale di Venezia, n. 59/13/2010.Inoltre non ha assolutamente condiviso i contenuti della nota prot. 147 del 7/2/2011 alla quale io avevo fatto cenno. Mi chiedo: ma è mai possibile che ogni regione possa permettersi di pensarla in maniera differente su qualsiasi questione?
Finchè sarà così certi movimenti che si permettono persino di inventare regioni che non esistono in nessuna carta geografica potranno sempre prosperare. Scusate lo sfogo, allego la risposta della Regione Veneto. Grazie per i consigli che vorrà darmi......

"Egregio contribuente,

in materia di tassa automobilistica e veicoli storici, si conferma la correttezza delle indicazioni rinvenibili nel sito della Regione Veneto, da Lei già consultato, all’indirizzo http://www.regione.veneto.it/Temi+Istituzionali/Tributi/BolloAuto/Veicolistorici.htm .

Vi si legge che per i veicoli di età compresa tra i 20 e i 29 anni il beneficio previsto dall’articolo 63 della legge 342/2000 non spetta automaticamente, ma è necessario che:

· B) l’autoveicolo disponga di attestato di storicità ASI (per il rilascio degli attestati, maggiori informazioni possono essere acquisite presso l’ASI (tel. 011/8399537 – sede di Torino).

Si ricorda che l’articolo 63, comma 2, della legge 342/2000, riconosce l’agevolazione in discussione ai veicoli di particolare interesse storico e collezionistico; il successivo comma 3 dispone che “I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI […]” .

D’altra parte, l’attestato di datazione e storicità non va confuso con l’iscrizione all’ASI.

La norma non richiede l’iscrizione all’ASI. Tale associazione è tuttavia per espressa previsione di legge preposta alla verifica dei requisiti di storicità dei veicoli, anche appartenenti ai non iscritti, laddove questi ultimi ne facciano richiesta.

E’ da precisare che con delibera del 7 febbraio 2003, ribadita il 9 gennaio 2004, l’ASI ha stabilito, in ottemperanza alle prescrizioni legislative, di rilasciare l’attestato di datazione e storicità anche ai non iscritti proprietari di veicoli ultraventennali, previa corresponsione di un rimborso spese. Gli interessati possono rivolgersi ad uno degli oltre 220 club federati presenti sul territorio nazionale, il cui elenco è consultabile all’indirizzo www.asifed.it.

***

Nella Sua missiva si prospetta una diversa interpretazione della norma, non condivisibile in quanto, di fatto, snaturerebbe la volontà del legislatore, che ha chiaramente inteso diversificare la disciplina dei veicoli trentennali da quella dei veicoli di età compresa tra i venti ed i ventinove anni.

Secondo questa interpretazione, per i veicoli di età compresa tra i venti e i ventinove anni si potrebbe prescindere da una specifica certificazione ad opera dell’ente normativamente individuato – quale il menzionato attestato di datazione e storicità ASI - e ricorrere, in sua vece, ad una sorta di “autocertificazione”.

Pur ripresa nella nota prot. 147 del 7/2/2011, da Lei citata, questa tesi, si ribadisce, non può essere condivisa.

In proposito si riporta, a titolo esemplificativo, un estratto della recente sentenza della Commissione tributaria provinciale di Venezia, n. 59/13/2010, laddove proprio affrontando il tema della c.d. “autocertificazione”, la Commissione dichiara di ritenere che “la determinazione del possesso dei requisiti indicati dalla norma sopra richiamata, al comma 3, debba essere desunto non certo dalla delibera che sull’argomento l’Ente richiamato periodicamente dispone, ovvero da una mera autocertificazione del possessore del veicolo, bensì dall’apposito certificato che lo stesso rilascia, in forza della normativa in esame, attestante datazione e storicità del singolo veicolo ai fini del godimento dei benefici di legge .” Così prosegue l’Organo giudicante: “Una diversa interpretazione svuoterebbe di significato, come puntualizzato dalla Resistente Regione, la previsione normativa di diversificazione tra la disciplina tra gli autoveicoli di età trentennale e quelli di età compresa tra i venti e i trent’anni, gravando peraltro l’Ente impositore di accertamenti che la norma, al contrario, affida all’Ente richiamato. All’ASI, infatti la norma attribuisce la funzione di individuare, con propria determinazione, i requisiti che annualmente gli autoveicoli ultraventennali devono possedere per essere qualificati di «particolare interesse storico e collezionistico» e di certificarne la presenza, dopo apposita verifica, ai fini dell’accesso, da parte dei possessori, al godimento dei benefici di legge.”

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE REGIONALE

f.to Lucio Fadelli

Aiuto !!!
Allora, grazie per i complimenti e mi fa torcere le budella la risposta della Regione in merito all'a$i.
Le dice che non si deve iscrivere, come se non sapesse che un CLUB/ASSOCIAZIONE, quale è l'a$i, può erogare servizi solo ai SUOI ASSOCIATI !!!
Che vuol dire ?
Non so se ha mai consumato cibi o bevande in un club/associazione/circolo, beh lì solo gli associati possono usufruire dei servizi del club.
Qui è la stessa cosa.
Se un club/associazione/circolo potesse erogare servizi indistinatamente a TUTTI, associati e non, sarebbe equiparata ad una normalissima attività commerciale, con la sola differenza CHE NON PAGA LE TASSE !!!
Non so se mi sono spiegato..., questo vuol dire che l'a$i con questo "giochino", obbliga NOI CITTADINI CONSUMATORI ad iscriverci, poiché lo spauracchio del costo del rilascio dell'Attestato, per chi non si vuole iscrivere, è pari al TRIPLO di una normale iscrizione (150 euro contro 41,32 euro...).
L'a$i ogni anno macina non meno di 10 MILIONI di euro senza far nulla e grazie a tutte le Regioni come il Veneto che sono prone al club/associazione torinese...
In UMBRIA abbiamo detto basta grazie a me, ad Oliviero Dottorini ed alla FEDERCONSUMATORI.
In VENETO c'è ZAIA, strano che la LEGA non supporti il SUO POPOLO contro Roma ladrona o non supporti il FEDERALISMO FISCALE non facendo uscire i soldi dei veneti verso una Associazione che sta a Torino.
Lei giustamente si chiede se è mai possibile che ogni Regione faccia come le pare.
Sono d'accordo con Lei, ma pensi un po' se in UMBRIA non avessimo fatto quello che abbiamo fatto, ci saremmo dovuti appecorare anche noi e mi scusi per il francesismo...
Nella risposta dataLe da tale Fadelli, si fa addirittura pubblicità gratuita all'a$i, ASSURDO !!!
Da ultimo legga qua:
http://www.dottorini.com/Difensore_Civico_Veneto.pdf
Mi faccia sapere.
Cordiali saluti.
dario di bello

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