Ecco la circolare con la quale la Direzione Servizi Delegati dell'A.C.I. impartisce, agli Uffici perifici dell'Umbria, le direttive circa i benefici fiscali per TUTTI i VEICOLI storici così come previsto dalla L.342/2000 art.63.
Ai sensi dell'art.46 e seguenti del D.Lgs.285/92 e s.m.i. (Codice della Strada), è classificato come VEICOLO qualunque cosa circoli sulle strade d'Italia:
Art. 46. Nozione di veicolo (scarica qui l'art.47)
- Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo quelle per uso di bambini o di invalidi, anche se asservite da motore, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento.
Scarica la Circolare ed il Modulo di Dichiarazione Uso non professionale.
dario maria di bello






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